Al fine di comprendere la reale natura della polemica scatenata dalla CISL scuola contro i senatori del PD rei di aver presentato emendamenti alle misure del governo e alle loro modifiche proposte dal relatore di maggioranza è necessario entrare nel merito delle questioni esistenti sul tappeto.

La materia riguarda:
a) il blocco della contrattazione, per il triennio 2010-2012 (art.9 comma 17), e il blocco, dal 2011 fino al 2013, dei livelli stipendiali dei dipendenti scolastici (congelati su quelli in godimento nel 2010); (art.9 comma 1)
b) la cancellazione permanente del triennio 2010-2012 ai fini del conseguimento degli scatti retributivi e, a differenza di quanto stabilito nel decreto per tutti gli altri dipendenti statali, anche per la carriera;(art.9 comma 23)
c) la non utilizzazione ai fini stabiliti dall’art.64 comma 9 della legge 133/08 degli stanziamenti ivi previsti (art.8 comma 14).Si tratta di 410 mln di euro per l’anno scolastico 2009-10, di 664 mln per il 2010-11 e di 956 mln a decorrere dal 2011-12.

Esaminiamo innanzitutto la questione su cui, in seguito all’emendamento del relatore, si è aperta un’ accesa polemica.
Il Relatore di maggioranza in Commissione Bilancio del Senato ha infatti di recente proposto un emendamento che interviene sulla diversa destinazione, prevista dal decreto, delle risorse destinate alla premialità dall’art.64 comma 9 delle legge 133/08.
Tale disposizione, su cui la Gelmini e i suoi corifei hanno versato milioni di parole, testualmente prevedeva che:
“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.“
L’art. 8 comma 14 del Decreto legge invece  così recita:
“14. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.”

Il Relatore ha proposto per tale testo le seguenti modifiche:

1.    all'art. 8, comma 14,   in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."
Tale modifica non indica in alcun modo la destinazione delle risorse ma il modo per individuarla( con decreto non regolamentare sentite le organizzazioni sindacali). E bene segnalare che le modalità di tale utilizzo non sono state fino ad oggi oggetto di alcuna specifica e formale trattativa sindacale e neppure di alcun accordo separato. Ne lo potranno essere, nel triennio 2010-2012, in virtù del blocco disposto dal comma 17 dell’art.9. La norma in sostanza sancisce il superamento della contrattazione sindacale e delle sue procedure, legislativamente stabilite, per sostituirla con una sorta di mancia governativa, arbitro il munifico Tremonti. Lo stile populista che questo ministro ha già più volte sperimentato con i soldi dei cittadini, ad esempio nei confronti del sistema bancario, si estende alla scuola dove i beneficiati dovrebbero essere soprattutto, nel pensiero onirico di costoro, gli amici delle riforme del ministro Gelmini.

2.    all'art. 9, comma 1,   in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e dall'art. 8, comma 14.
Tale modifica dovrebbe indicare la possibilità di superamento, al pari di quanto già consentito alle indennità di vacanza contrattuale, del limite riferito al livello retributivo in godimento nel 2010, con eventuali erogazioni, nel triennio 2011-2013, al personale della scuola delle suddette risorse, nelle forme che il governo deciderà sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3.    all'art. 9, comma  23,   in fine, è aggiunto il  seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14.
Il comma 23, con la suddetta modifica, non ripristina il diritto per il personale della scuola al conseguimento degli scatti retributivi e continua ad escludere la validità strutturale, per la carriera, del triennio 2010-2012. Tale previsione comporta in termini finanziari, come stabilito dalla relazione tecnica, un risparmio al 2050 di 18,72 miliardi di euro. Non risulta che l’emendamento in questione abbia previsto una copertura finanziaria al riguardo. Si tratterebbe quindi di una sorta di erogazione unilaterale da parte del ministro illuminato che allo scopo ha già cominciato a frequentare le assemblee dei sindacati amici. Di una erogazione in forme atipiche e in quantità da definirsi. E’ singolare che in tutta questa confusa e oscura vicenda non si sia accennato allo stanziamento di 410 milioni già iscritto nel bilancio 2010 con la finalità di cui all’art.64 comma 9.La questione è rilevante perché tale stanziamento gode di una pecularietà in quanto sfugge al blocco delle retribuzioni perché riguarda il 2010 ma non può però essere oggetto di contrattazione perché incappa nel blocco della medesima. Inoltre poiché non è soggetto a misure che riguardano le riduzioni del bilancio del MIUR per il 2010(il taglio lineare del 10% di cui all’art.2 comma 1) sarebbe pienamente erogabile senza ulteriori oneri per il bilancio.
Se queste sono le questioni di merito oggetto del libero dibattito parlamentare, se quella indicata (rispetto della legalità contrattuale stabilita dal Parlamento e non da qualsivoglia organizzazione sindacale),è la posta in gioco, non si può comprendere o giustificare la pretesa di alcuni dirigenti sindacali di impedire ai partiti di opposizione di intervenire con proprie proposte su tali scelte dissennate e autoritarie che nulla hanno a che spartire con la natura economica dei provvedimenti da adottare. E’ estremamente arrogante, ma probabilmente è sfuggita a chi l’ha formulata, l’assurdità della  pretesa che l’opposizione taccia in attesa di diventare maggioranza nella prossima legislatura.

Rispetto a tutto ciò i sub emendamenti del gruppo Pd del Senato all’emendamento 10.1000 del Relatore propongono di:
a) inserire” dopo le parole “La destinazione” ", alla contrattazione sindacale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,"

Si tratta di una misura che non ha oneri e si configura essa medesima come una semplice deroga al blocco generalizzato della contrattazione
 
b) di ” sostituire le parole "sentite le" con le seguenti "d'intesa con le"

Si tratta, in subordine, di una modifica che tende a rafforzare il valore del confronto con le parti sindacali. Non comprendiamo perché un sindacalista non  dovrebbe apprezzarla
c)” sostituire le parole  "previste dal presente comma" con le seguenti "all’incremento delle risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola"

Si tratta, con una scelta di netta alternativa, di confermare l’utilizzo originario di tali risorse. Destinandolo sempre alla contrattazione sindacale. Se in Parlamento si cambia una scelta, peraltro nel medesimo proposta  e approvata dalla stessa maggioranza, perché mai all’opposizione dovrebbe essere precluso di riproporla, ciò non comportando tra l’altro oneri aggiuntivi?

d) ” sostituire le parole "La destinazione delle risorse" fino alla fine del periodo con le seguenti "Le risorse previste dal presente comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012." 
Tale formulazione esplicita quella che potrebbe essere una finalizzazione di tale recupero di risorse. La contrattazione sindacale non viene lesa perché ad essa spetterebbe di definirne le modalità.
E’ il Parlamento che decide le scelte economiche e non Tremonti in osteria con i propri amici!
Ovviamente queste sono le proposte di modifica del sub-emendamento del Relatore e c’è da ricordare che il PD aveva già presentato emendamenti soppressivi o sostitutivi delle scelte inizialmente presenti nel Decreto legge.
Se tutto ciò non va bene a Scrima ovviamente costui può dissentire e ciò può dispiacere a molti di noi ma è un problema che riguarda esclusivamente la sua attuale concezione e pratica del fare sindacato e il suo rapporto con i lavoratori del settore, da cui non si può far derivare alcun limite all’autonomia parlamentare del maggior partito di opposizione.

 

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DOCUMENTI

 

Art. 64 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008

Comma 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

 

Art. 8.

(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)

Comma 14

                14. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.

Capo III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO
PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9.

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

        1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

                5. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, come modificato dall’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».
        6. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2010».
        7. All’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014».
        8. A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma 103 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, come modificato da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è abrogato.
        9. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            – le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010».

            – dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.

        10. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

        11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità.
        12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        15. Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
        17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
        18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

            a) comma 13, in 313 milioni di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012;

            b) comma 14, per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

        19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        20. Gli oneri di cui all’art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
        21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
        22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
        23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
        24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
        25. In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personaIe riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
        26. In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
        27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
        28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
        29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
        30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º gennaio 2011.
        31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
        32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
        33. Ferma restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria.
        34. A decorrere dall’anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l’anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l’individuazione del suddetto contingente l’Amministrazione dovrà tener presente dell’effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.
        35. In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
        36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
        37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

 

EMENDAMENTO

-10.1000

IL RELATORE

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni: 

al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Restano esclusi dall'elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale d'invalidità in misura fissa o massima di fascia, superiore al 74 per cento di invalidità , anche se esaminati dopo il 31 maggio 2010.

b)  dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è così sostituita:

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa."

1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, è così sostituito:

"1. La Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata all'interessato e, esclusivamente in via telematica, all'I.N.P.S., secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. In caso di mancato adempimento, l'I.N.P.S. effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una propria Commissione definita a livello territoriale".

1-quater. All'articolo 6 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. Laddove le Commissioni mediche di cui al comma precedente non accertino l'invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda dell'interessato, l'accertamento è effettuato dall'I.N.P.S., con una propria Commissione definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti".

c)  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'I.N.P.S. è autorizzato ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."

 

Conseguentemente

 

All'art. 8, comma 14,   in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".".

 

Conseguentemente

 

all'art. 9, comma 1,   in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e dall'art. 8, comma 14.".

 

Conseguentemente

 

all'art. 9, comma  23,   in fine, è  aggiunto il  seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14.".

 

Conseguentemente 

 

All'articolo 12, al comma 6, primo periodo, dopo le parole "provvede al monitoraggio" aggiungere le seguenti: ", sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,"

SUB-EMENDAMENTI DEL PD

 

 

A.S. 2228

Subemendamento all'emendamento 10.1000

 

 

 

Al primo “Conseguentemente” dopo le parole “La destinazione” aggiungere le seguenti ", alla contrattazione sindacale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,"

 

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"."

 

 

BASTICO, NEROZZI, ROILO, GHEDINI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI


 

A.S. 2228

Subemendamento all'emendamento 10.1000

 

 

Al primo “Conseguentemente” sostituire le parole "sentite le" con le seguenti "d'intesa con le"

 

 

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI, RUSCONI, BASTICO, M. PIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA SERAFINI, VITA, SOLIANI  


 

A.S. 2228

Subemendamento all'emendamento 10.1000

 

 

Al primo “Conseguentemente” sostituire le parole  "previste dal presente comma" con le seguenti "all’incremento delle risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola"

 

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b)  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c)  al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d)  al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.»

 

 

NEROZZI, GHEDINI, RUSCONI, BASTICO, M. PIA GARAVAGLIA, GIARETTA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA SERAFINI, VITA, SOLIANI, ROILO, BLAZINA, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI


A.S. 2228

Subemendamento all'emendamento 10.1000

 

 

Al primo “Conseguentemente” sostituire le parole "La destinazione delle risorse" fino alla fine del periodo con le seguenti "Le risorse previste dal presente comma sono destinate all’incremento delle risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

 

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b)  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c)  al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d)  al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.»

 

 

RUSCONI, GIARETTA, BASTICO, M. PIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA SERAFINI, VITA, SOLIANI, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI


 

A.S. 2228

Subemendamento all'emendamento 10.1000

 

 

Al primo “Conseguentemente” sostituire le parole "La destinazione delle risorse" fino alla fine del periodo con le seguenti "Le risorse previste dal presente comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012." 

 

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 23.

 

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b)  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c)  al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d)  al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.»

 

 

BASTICO, NEROZZI, GIARETTA, RUSCONI, M. PIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA SERAFINI, VITA, SOLIANI, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

 

ANZIANITA’: BENE L’EMENDAMENTO ALLA MANOVRA. DICHIARAZIONE DI FRANCESCO SCRIMA

L’emendamento che recupera a favore delle retribuzioni dei docenti la quota del 30% di economie derivanti dalla Finanziaria 2008 va incontro alle richieste dei sindacati, trova riscontro negli impegni assunti dal ministro dell’Economia ed è l’unica via concretamente percorribile per evitare oggi, e non in un futuro ipotetico, il blocco delle progressioni per anzianità.
Per questo è importante che il Parlamento lo approvi, rimuovendo così uno dei punti più iniqui della manovra. Se questo avverrà, lo considereremo il positivo risultato di un serrato confronto che la CISL, insieme a quasi tutte le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, ha condotto col governo in piena autonomia e con forte determinazione.
Con la stessa determinazione vigileremo attentamente e attivamente perché tali risorse – che la prima stesura del decreto ci sottraeva, destinandole ad altre finalità e non alle retribuzioni del personale – siano utilizzate in modo coerente con gli impegni che il Governo ha assunto in modo chiaro ed esplicito nel confronto con la nostra ed altre organizzazioni.
Alla sen. Bastico tutto ciò appare “insoddisfacente” e non rispondente a “quanto promesso”: affermazione, quest’ultima, con la quale invade impropriamente il campo di un’azione sindacale che non le appartiene e di cui dovrebbe, a nostro avviso, rispettare di più l’autonomia.
A nessuno può sfuggire la difficoltà di intese volte a introdurre modifiche ad una manovra di eccezionale emergenza, intese che certo non si rafforzano con interventi impropri e inopportuni in cui i piani dell’azione politica e sindacale vengono pericolosamente confusi.
Una forza di opposizione ha certo il diritto di ritenere “insoddisfacenti” queste misure, candidandosi a produrne di migliori quando tornerà ad essere maggioranza: nel frattempo, per un sindacato che voglia e sappia fare seriamente il suo lavoro i risultati che contano continuano ad essere quelli possibili e concretamente raggiunti. Non ci si chieda di stare alla finestra in attesa di “tempi migliori”.

Roma, 2 luglio 2010

Francesco Scrima, segretario generale CISL Scuola.

 

Risposta di chanel watches di Lun, 25/04/2011 - 03:15

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