Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione, gratitudine e apprezzamento alla Camera dei deputati
per l’approvazione del PDL 3286 “Siragusa” e, in particolare, all’on. Alessandra Siragusa, prima
firmataria, all’on. Nicola Cristaldi, relatore in 1 commissione e a tutti i deputati di tutti i gruppi
politici delle commissioni 1, 2, 5, 7, 11 e alla commissione per le questioni regionali, che hanno
esitato in sede legislativa, in maniera bipartisan, sempre all’unanimità, un provvedimento riparatore,
a favore della scuola siciliana tutta, penalizzata da una sentenza abnorme del CGA, che altrimenti
avrebbe rischiato di mettere in ginocchio il sistema scolastico siciliano, che invece ha assoluto e
urgente bisogno di avere dirigenti scolastici pienamente legittimati; provvedimento a favore anche
e soprattutto della stessa Amministrazione Regionale e periferica del MIUR, delle 416 scuole,
di un terzo cioè delle scuole dell’isola assegnate tre anni fa da un regolare contratto a dirigenti
dichiarati vincitori del concorso ordinario e, senza loro colpa, ora improvvisamente in pericolo di
essere declassati dalla richiamata sentenza del CGA Palermitano, che in maniera postuma ha inteso
individuare, solo per la Sicilia, la causa della caducazione delle procedure in un vizio di forma, non
riscontrato invece per la stessa fattispecie dal Consiglio di Stato nelle altre regioni del paese.
Già la magistratura penale aveva avviato un'inchiesta al riguardo, successivamente archiviata, in
quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato nelle procedure concorsuali in
Sicilia.
Nella sentenza del CGA non viene mai messa in dubbio la veridicità e la bontà degli elaborati scritti
che, a tutt'oggi, risultano validi a tutti gli effetti.
I 416 dirigenti vincitori a cui è stata estesa tutta la procedura di caducazione, in controtendenza
rispetto alla giurisprudenza consolidata che riserva solo ai ricorrenti i benefici della sentenza,
hanno subito un diverso trattamento in sede giurisdizionale in spregio al principio di uguaglianza
sancito dall'articolo 3 della Carta costituzionale.
La sentenza del CGA siciliano non ha poi considerati «controinteressati» gli 416 vincitori e ciò
solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione), al soddisfacimento dei quali l'accertamento giudiziario definitivo è preordinato e nemmeno il
successivo ricorso al rimedio eccezionale dell'opposizione di terzo, può ormai valere a colmare il
vulnus al diritto alla difesa sancito dalla Costituzione.
La corretta soluzione legislativa individuata non è una sanatoria, (perché l'effetto demolitorio della
sentenza, che ha investito la graduatoria di concorso, fa sì che tale atto oggi non sia più esistente, ed
impedisce altresì che essa possa essere mantenuta in vita, senza creare un vulnus di costituzionalità
per violazione dell'articolo 24 della Costituzione), bensì un intervento legislativo di carattere
riparatorio, compatibile col quadro costituzionale, tanto in via generale, quanto ed in particolare
con riferimento al contemperamento dei molteplici profili di natura costituzionale che la vicenda
presenta.
Questa norma «riparatrice» consente di evitare una serie di gravose e per la loro complessa
articolazione tuttora imprevedibili conseguenze, anche di natura risarcitoria, ai danni del buon
andamento dell'azione amministrativa e dell'amministrazione pubblica, garantendo altresì
essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici.
Viene riparato un vulnus arrecato all'articolo 24 ed all'articolo 111 della Costituzione, sotto il
diverso ma altrettanto essenziale profilo della lesione dei diritti di difesa dei dirigenti scolastici
attualmente in servizio, quali vincitori del concorso.
La norma prevede quindi la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le
diverse tipologie di concorrenti:
1) I vincitori del concorso precedente sosterranno una prova scritta sull'esperienza maturata in
questi tre anni di servizio;
2) Gli idonei sosterranno una prova scritta su una materia trattata nel corso già frequentato;
3) I ricorrenti vedranno i loro compiti ricorretti dalla nuova commissione ed in caso di
superamento sosterranno la prova orale.
I dirigenti scolastici già vincitori quindi verrebbero confermati in servizio e gli idonei in graduatoria.
Gli altri concorrenti, qualora dovessero superare le prove previste nella proposta di legge, sarebbero
inseriti in una graduatoria valida per due anni.
Preside Salvatore Indelicato
Presidente regionale Dirpresidi/Sicilia
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