L’ultima versione dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla formazione iniziale dei docenti contiene apprezzabili miglioramenti rispetto ala bozza precedente.
L’attenzione prestata dai collaboratori del ministro alle osservazioni del CoNSVT (Coordinamento Nazionale dei Supervisori di Tirocinio) ha contribuito, in particolare, a definire le funzioni del “tutor coordinatore”, che non è più una figura meramente organizzativa, ma una figura professionale che segue tutto il percorso di formazione del corsista ed è confrontabile con quella corrispettiva presente nei sistemi formativi europei e con quella del supervisore di tirocinio delle SSIS. Consequenziale è stato il rinvio a un successivo decreto dell’indicazione del rapporto numerico fra tutor coordinatore e studenti. Il rapporto 1 a 30 è inconciliabile con i compiti indicati.
Permangono alcune criticità da superare se si vuole garantire, in conformità con i principi ispiratori del decreto, un percorso formativo di respiro europeo, adeguato alle esigenze della formazione iniziale degli insegnanti, fondato su una reale compartecipazione tra scuola e università.
Il regolamento prevede che al bando per il reclutamento dei tutor coordinatori possano partecipare, solo nella fase transitoria, i supervisori di tirocinio che, reclutati in base a competenze accertate con concorso per titoli ed esami, in dieci anni di confronto con i colleghi di tutta Europa, hanno costruito una professionalità specifica nella formazione iniziale degli insegnanti ampiamente riconosciuta dalla legge 143 del 4 giugno 2004 e dal disegno di legge Aprea sullo stato giuridico degli insegnanti, nella parte relativa alla formazione iniziale (ora stralciata). Poiché le funzioni previste per i tutor coordinatori sono le stesse di quelle svolte dai supervisori di tirocinio, si ritiene indispensabile, specialmente nella fase di avvio del nuovo modello di tirocinio, utilizzare per il compito di tutor coordinatore i supervisori attualmente in servizio, tesaurizzando un patrimonio di competenze immediatamente spendibile.
Il testo presentato stabilisce, inoltre, per la funzione di tutor coordinatore, la non rinnovabilità dell’incarico, caso unico nel panorama delle consimili figure dei sistemi formativi europei. Non si capisce quale sia la ratio da cui scaturisce una norma che avrebbe il solo effetto pratico di disperdere sistematicamente competenze acquisite e, peraltro, sottoposte a valutazione annuale. Ciò contraddice l’auspicato costituirsi di figure professionali di insegnanti con competenze didattiche differenziate che informa gli atti normativi sullo stato giuridico degli insegnanti, oggi in discussione, ispirati all’esigenza di definire una carriera dei docenti che riconosca finalmente il merito nella scuola. Nel rispetto dell’autonomia della scuola e della sua effettiva compartecipazione nella formazione iniziale degli insegnanti, è opportuno che la definizione della durata delle sue figure professionali venga demandata ai progetti di legge che riguardano lo stato giuridico dei docenti, nell’ambito dei quali è possibile definire, senza azzerare competenze acquisite, un turnover dei tutor coordinatori che ne valorizzi la professionalità con una reale progressione di carriera nella scuola, come avviene in tutti i modelli europei di formazione iniziale degli insegnanti.
Per il reclutamento dei tutor coordinatori si prevede un concorso pubblico. Ma, mentre il bando per la primaria consente la partecipazione alla selezione a tutti coloro i quali ne hanno titolo, per la scuola secondaria si limita la partecipazione ai soli tutor designati dai dirigenti scolastici. Tale inspiegabile difformità, che riteniamo frutto di un errore materiale, esclude di fatto docenti della secondaria in possesso di certificate competenze nel campo della formazione che insegnano in scuole non inserite nell’albo regionale.
Altro elemento da ponderare è la procedura per la nomina dei tutor. Il regolamento istituisce un albo regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti, contenente anche l’elenco degli insegnanti disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae. E’ auspicabile che il regolamento espliciti che la prevista designazione dei tutor, affidata ai dirigenti scolastici, derivi da una trasparente valutazione dei curricula presentati.
Il regolamento prevede che il Consiglio di corso di tirocinio possa predisporre, anche ai fini della conferma annuale dei tutor coordinatori, questionari di valutazione da far compilare ai tirocinanti. Nel giudicare necessaria l’introduzione di strumenti di valutazione, si rileva come tali strumenti vengano introdotti solo come possibilità e solo per i tutor coordinatori. Tale impostazione prefigura un rapporto di subordinazione all’università delle figure professionali che provengono dalla scuola. Si ritiene che la valutazione non possa essere né discrezionale né settoriale, ma debba essere resa obbligatoria per tutti i soggetti impegnati nell’attività di formazione iniziale degli insegnanti (docenti degli insegnamenti di scienze dell’educazione, delle didattiche disciplinari, dei laboratori e del tirocinio).
Non va inoltre sottovalutata la difficoltà in cui si troveranno ad operare quanto prima gli atenei, tenuti ad attivare il nuovo sistema di formazione in tempi brevi e senza una struttura specifica cui fare riferimento. È assolutamente da evitare, pertanto, che i prevedibili problemi organizzativi che si presenteranno possano determinare una seconda sospensione del percorso di formazione per i neolaureati. Un efficiente sistema di formazione dei docenti è alla base della qualità del nostro sistema di istruzione, per questo è necessario fare presto e bene. Lo esige la scuola, lo vuole l’Europa, lo richiede la società, ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri giovani.