Il parere sullo schema di regolamento che disciplina “requisiti e modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione” reso dal CNPI nella seduta del 21 giugno u.s. contiene legittime preoccupazioni sulle scelte prospettate nel testo esaminato, in una fase che il medesimo testo definisce “transitoria”(art. 1 nelle more … del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento …), fase particolarmente complicata sia per la prospettata riforma del sistema universitario sia per la prevista revisione ordinamentale del primo e del secondo ciclo. La ricerca di possibili soluzioni ai tanti interrogativi che il testo pone ha spinto il CNPI a formulare un parere con osservazioni e proposte anche emendative, in continuità con gli orientamenti emersi nella pronuncia di propria iniziativa del 9 luglio 2008, che è stata allegata al parere, nella convinzione che si debbano assicurare in prospettiva e nell’immediato risposte qualificate a quanti hanno intrapreso o intraprenderanno percorsi universitari finalizzati all’insegnamento.
Un esito atteso al centro delle politiche dell’UE e delle stesse indagini internazionali che fanno della formazione iniziale (e in servizio) dei docenti uno dei fattori in grado di garantire risultati di apprendimento positivi. Non si tratta, è del tutto evidente, di una richiesta corporativa, se mai di una ipotesi che sappia attrarre alla professione docente i migliori laureati.
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Nel merito il testo oppone alla delicatezza della fase una scelta che non risolve le annose questioni della “unitarietà della funzione docente” e della “pari dignità e valore” dei percorsi universitari previsti per i futuri insegnanti.
Si prefigurano di fatto tre opzioni distinte (infanzia – primaria, secondaria di primo e secondo grado) caratterizzate da una eccessiva separatezza, quasi che l’obbligo di istruzione ormai decennale nel nostro paese e la prospettiva di una “formazione lungo tutto l’arco della vita” siano mere dichiarazioni di intenti.
Se i piani di studio, i laboratori, le attività di tirocinio previsti non sapranno corrispondere all’esigenza di un profilo culturale e professionale degli insegnanti per come indicato all’art. 2 dello stesso schema di regolamento, opportunamente integrato da quanto prevede lo stesso art.26 del CCNL - scrive il CNPI - non potrà essere assicurato il pieno sviluppo dell’autonomia didattica, di ricerca e sperimentazione con una ricaduta negativa sulla qualità dell’insegnamento e degli apprendimenti.
In un quadro quale quello che è stato appena descritto è appena il caso di ricordare l’incertezza che si verrebbe a creare da qui al 2013 stante i contenuti dell’art. 16. A tal proposito non si può non rilevare l’esigenza che il CNPI ha inteso rappresentare, ovvero assicurare “un trattamento equo per coloro che hanno già iniziato percorsi di formazione universitaria o che abbiano avuto o abbiano in corso esperienze di insegnamento” .
Da queste premesse discende la prima questione che il parere del CNPI solleva, ovvero l’esigenza più volte manifestata di un “rafforzamento della relazione scuola – università, senza alcuna subalternità dell’una rispetto all’altra”, un’opzione che intende porre l’attenzione sullo “specifico contributo di professionalità,progetti,attività e percorsi che la prima è chiamata a dare”. Una scelta coerente con una impostazione che vede centrali “le specificità professionali, le conoscenze e le competenze che si sviluppano nella quotidianità del fare scuola …”, che non possono essere relegate conclusivamente dopo il percorso di laurea magistrale nel tirocinio, né possono essere alimentate dall’enciclopedismo disciplinare. Si dovrà necessariamente contemperare “lo specifico disciplinare anche in una prospettiva integrata, le dimensioni dell’epistemologia e delle didattiche disciplinari, la dimensione psico –pedagogica.
Fondamentale risulta per questo obiettivo l’esperienza maturata nelle scuole attraverso il tirocinio con la guida degli insegnanti tutor, un’esperienza “professionale in situazione” che sviluppi osservazione e azione didattica. Fondamentale ci sembra a riguardo l’osservazione del CNPI riguardo al coinvolgimento dell’istituzione scolastica vista come “luogo di elaborazione e produzione culturale, nonché come comunità di pratiche ed educante, … in cui il tirocinante può misurarsi con tutte le dimensioni connesse alla funzione docente,imparando con gli altri e dagli altri”.
Riguardo alla fase transitoria propriamente detta (fino al 2013) descritta all’articolo 16 dello schema di regolamento in questione , il CNPI ha inteso evidenziare alcune problematiche che potrebbero determinare disparità di trattamento fra quanti sono nella condizione prevista per l’accesso all’insegnamento.
Allo scopo di valorizzare le esperienze maturate e assicurare continuità e conclusione a coloro che sono all’interno di percorsi universitari finalizzati all’insegnamento, il CNPI ha inteso proporre il riconoscimento di titoli e servizio prestato per lo svolgimento del tirocinio formativo attivo.
In conclusione sia pure all’interno di un percorso formativo ancora in via di definizione per tutte le ragioni sopra richiamate il CNPI ha inteso rappresentare una esigenza di elevata professionalità insegnante in una fase in cui spetta proprio agli insegnanti di rapportarsi con i cambiamenti sociali in atto, di accompagnare bambine e bambini, adolescenti, giovani, adulti … mantenendo viva la curiosità del conoscere a scuola dagli altri e con gli altri.
