Il sindaco ordina a un dirigente scolastico “di garantire con il personale della scuola il servizio di accoglienza degli alunni che scendono dagli autobus”. Il dirigente non ubbidisce. E il Tar gli dà ragione. Una istituzione scolastica non soggiace alle ordinanze del sindaco in materia di poteri organizzativi interni all’istituzione scolastica stessa. Una sentenza che si riferisce a una scuola del Veneto, ma che pare tagliata su misura per il caso di Lazzate, un comune all’estrema periferia nord della provincia di Milano dove una dirigente scolastica da quasi un anno è costretta a sostenere l’assalto del sindaco leghista Cesarino Monti che proprio nei giorni scorsi aveva emesso un’ordinanza appunto sull’utilizzo del personale al momento dell’apertura della scuola. I giudici del Tar del Veneto nelle sentenza in cui si invalida l’ordinanza del sindaco chiariscono innanzitutto un concetto non sempre chiaro: “L’amministrazione scolastica non ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e fuori orario scolastico. Di norma chi cura l’accompagnamento degli alunni a scuola deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all’ingresso nell’istituto che all’uscita: ne consegue che spetta all’amministrazione comunale preoccuparsi che gli allievi trasportati non rimangano privi di sorveglianza”. Quel sindaco, in definitiva, pretendeva un intervento del personale scolastico per non impegnarsi a utilizzare (e pagare) del proprio personale. Una pretesa che lo stesso Tar giudica “un’inammissibile ingerenza nell’autonomia dell’istituzione scolastica”. Il Tar del Veneto, insomma, offre ai dirigenti scolastici un importante appoggio alle rivendicazioni in atto un po’ in tutte le scuole, soprattutto al nord. Va infine notato come il dirigente scolastico veneto per farsi valere ha dovuto far ricorso a un legale pagato di tasca propria: il suo direttore regionale aveva sostenuto le posizioni del sindaco. Ma da che parte stanno questi direttori regionali?