La Legge 10 marzo 2000, n. 62 ha definito un nuovo sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Le scuole paritarie sono le istituzioni scolastiche non statali (comprese le scuole per l’infanzia) che erogano un servizio scolastico corrispondente agli ordinamenti generali dell’istruzione, coerente con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzato da requisiti di qualità e d’efficacia.
Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Esse svolgono un servizio pubblico improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
Il progetto educativo identifica la singola scuola, esprimendo l’eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell’offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni e programma le attività extracurricolari. Queste ultime attività non sono obbligatorie per gli alunni quando presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
Compete all’amministrazione scolastica l’accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico previsti dalla Legge 62/2000.
I principali requisiti che si richiedono alle scuole paritarie sono:
a) Un progetto educativo in armonia con i principi della costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l’attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci.
b) La disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
c) L’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica.
d) L’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare.
e) L’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio:
f) L’organica costituzione di corsi completi.
g) Personale docente fornito del titolo di abilitazione.
h) Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Anche le scuole paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
Come si vede questa riforma del sistema nazionale di istruzione è un vero e proprio processo che comporta la costituzione di una nuova cultura, la cultura della parità. Infatti una cosa è l’affermazione che il sistema pubblico è costituito dalle scuole dello stato e da quelle paritarie, così come stabilisce la Legge 62/2000; un’altra cosa è declinare negli interventi e nei provvedimenti questi principi.
Difficoltà in tal senso vengono segnalate un po’ ovunque, in particolare sul rilascio di nulla osta al trasferimento, in corso d'anno, da scuola non statale ad altra. È stato infatti segnalato al Ministero che qualche responsabile di direzione di scuola non statale rifiuterebbe di rilasciare il nulla-osta al trasferimento, in corso d'anno, ad altra scuola ovvero rilascerebbe il citato documento previo pagamento di una non specificata "tassa". In proposito il ministero dell’istruzione, tramite una nota del 14 novembre 2002 del direttore generale del Bruno Pagnani ha precisato che il rifiuto a rilasciare il nulla osta al trasferimento, ovvero rilasciandolo condizionato, pone la scuola fuori dei propri fini istituzionali e in posizione non corrispondente "agli ordinamenti generali dell'istruzione" e quindi in contrasto con la legge n. 62/2000.
Lorenzo Verdesca
dirigente scolastico
