Non aveva digerito la sentenza di censura del TAR del Lazio della sua circolare sui libri di testo e non tollerava che le venisse detto che quella affermazione di assoluta impossibilità di modifica dell’adozione nel corso del quinquennio era da considerarsi in palese contraddizione con quanto affermava la sua stessa legge n.169/08 che invece ammetteva tale possibilità di modifica.
Il TAR aveva una emesso una pesante sentenza di bocciatura … come per dire: non capisci neppure quello che scrivi!
Ma lei non si dava pace e si appellava al Consiglio di Stato con la richiesta di sospensiva urgente della sentenza del TAR “per consentire il corretto avvio dell’anno scolastico”.
Nuova sberla, il Consiglio di stato boccia la sua richiesta d’urgenza motivando, così come indicato dai nostrti avvocati, che non esiste alcun motivo d’urgenza. Il Consiglio si pronuncierà nei tempi normalmente previsti e pertanto rimane in vigore la sentenza del pimo grado (TAR).
Questa storia non è finita e ne sentiremo ancora parlare nei prossimi mesi, salvo improbabili lumi d’intelligenza della nostra onorevole ministra.
Se un pugno di insegnanti di scuola primaria milanesi, con l’assistenza della FLC CGIL di Milano, non si fossero organizzati per resistere alle illiberali iniziative del ministro non sarebbe emersa l’ennesima prova di inconsistenza culturale e amministrativa di questa compagine governativa.
Attilio Paparazzo
Segretario FLC CGIL Milano
P.S. si allega dichiarazione dell’avv. Isetta Bersanti Mauceri
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4328 del 2009 ha rigettato la domanda di sospensione della sentenza del TAR del Lazio n. 7528/09 relativa alla questione sui libri di testo.
Alcuni docenti della provincia di Milano, patrocinati dalla FLC Cgil di Milano ed assistiti dall'Avv. Isetta Barsanti Mauceri avevano infatti impugnato la CM del 10.02.2009 con la quale il Ministero aveva palesemente violato l'art. 5 della L. 169 del 2008 nella parte in cui non prevedeva, diversamente dalla legge stessa, la possibilità per il collegio dei docenti di deliberare una modifica dei libri di testo già adottati ricorrendovi specifiche e motivate esigenze. Il TAR del Lazio con la sentenza n. 7528 del 2009 aveva invece riconosciuto le ragioni dei ricorrenti affermando come un atto di natura secondaria non potesse derogare ad una norma di rango primario, quale la legge ordinaria.
Avverso la sentenza del TAR, il Miur ha notificato un ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo, peraltro l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, sostenendo la necessità e l'urgenza della sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR.
Il Consiglio di Stato, in data 08 agosto 2009, ha respinto la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte sostenendo che non sussistevano i presupposti per emettere un provvedimento senza contraddittorio ed ha fissato la Camera di Consiglio per il giorno 25 agosto 2009. A seguito della discussione tenutasi in detta udienza, il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione contenuta nel ricorso in appello proposto dal Ministero affermando che non ricorrono i presupposti per la sospensione della sentenza impugnata "posto che la disciplina sul blocco quinquennale dei libri di testo espressamente contempla l'eccezione alla regola introdotta in presenza di "specifiche e motivate esigenze".
Anche il Consiglio di Stato, quindi, ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti ed i Collegi dei docenti potranno applicare la sentenza del TAR del Lazio considerando in modo serio e ponderato come sempre accade le eventuali circostanze che possano consentire una modifica di libri di testo già adottati.
Avv. Isetta Barsanti Mauceri

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